Illustriamo di seguito le principali novità contenute nella Legge di Stabilità 2015 in tema di agevolazioni fiscali sugli immobili.
Risparmio energetico – Proroga della detrazione (co. 47, lett. a): la detrazione per interventi di riqualificazione energetica è riconosciuta nella misura del 65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.201331.12.2015 (modifica dell'art. 14, co. 1 e 2, D.L. 63/2013, conv. con modif. dalla L. 90/2013). La detrazione spetta sempre nella misura del 65% anche per le spese (documentate e rimaste a carico del contribuente) sostenute per:
› interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari del condominio sostenute nel periodo suddetto;
› acquisto e posa in opera di schermature solari sostenute dall'1.1 al 31.12.2015, nel limite di € 60.000;
› acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili sostenute dall'1.1 al 31.12.2015, nel limite di € 30.000.
Ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili/elettrodomestici – Proroga della detrazione (co. 47, lett. b): la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta nella misura del 50% per le spese sostenute nel periodo 26.6.201231.12.2015.
È prorogato al 31.12.2015 anche il riconoscimento della detrazione del 50%, a favore dei contribuenti che usufruiscono di quella per interventi di recupero edilizio, per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici della categoria A+ (A per i forni) destinati all'immobile oggetto di ristrutturazione. In particolare, tali spese d'acquisto sono computate, ai fini della fruizione della detrazione, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono della relativa detrazione (modifica dell'art. 16, co. 1 e 2, D.L. 63/2013).
Sicurezza delle zone sismiche – Detrazione (co. 47, lett. b), n. 2): la detrazione per interventi volti all'adozione di misure antisismiche attivati dal 5.8.2013 su unità immobiliari in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ex O.P.C.M. 20.3.2003, n. 3274 e riferiti a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta nella misura del 65% delle spese
sostenute fino al 31.12.2015 (modifica dell'art. 16, co. 1bis, D.L. 63/2013).
Acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati (co. 48): è fissato in 18 mesi (non più 6 mesi) il periodo entro il quale l'impresa che ha ristrutturato l'immobile o la cooperativa può cedere o assegnare l'unità immobiliare consentendo all'acquirente o all'assegnatario di beneficiare della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia (modifica dell'art. 16bis,
co. 3, D.P.R. 917/1986).
Risparmio energetico e ristrutturazione edilizia – Ritenuta sui bonifici (co. 657): è stabilito l'aumento all'8% della misura della ritenuta che banche e Poste italiane S.p.a. sono tenute ad operare all'atto dell'accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l'ordinante intende beneficiare della relativa detrazione (modifica dell'art. 25, co. 1, D.L. 78/2010, conv. con modif.
dalla L. 122/2010).
Reverse charge – Estensione (co. 629, lett. a) e 631): in virtù delle modifiche apportate all’art. 17, D.P.P. 633/1972, la disciplina del reverse charge è estesa anche alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici. Il reverse charge è inoltre esteso, per un periodo di 4 anni, anche: ai trasferimenti di
quote di emissioni di gas a effetto serra definite dall'art. 3, Direttiva 2003/87/CE, trasferibili ex art. 12 della medesima direttiva; ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas ed all'energia elettrica; alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivorivenditore; alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari